Legge
sulla Privacy
Riportiamo
di seguito l'art.13 della Legge 675/96 riguardante i
diritti dell'interessato al trattamento dei dati
Art.
13 legge n.675/96
In relazione al trattamento di dati personali l'interessato
ha diritto:
di
conoscere, mediante accesso gratuito al registro di
cui all'art.31, comma 1, lettera a), l'esistenza di
trattamenti di dati che possono riguardarlo; di essere
informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4,
lettere a), b) e h); di ottenere, a cura del titolare
o del responsabile, senza ritardo: la conferma dell'esistenza
o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile
dei medesimi dati e della loro origine, nonché
della logica e delle finalità su cui si basa
il trattamento; la richiesta può essere rinnovata,
salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo
non minore di 90 (novanta) giorni; la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; l'aggiornamento, la rettificazione
ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei
dati; l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri
2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte,
per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo
della raccolta; di opporsi, in tutto o in parte, al
trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto
a fini di informazione commerciale o di invio di materiale
pubblicitario di vendita diretta, ovvero per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
interattiva e di essere informato dal titolare, non
oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi,
della possibilità di esercitare gratuitamente
tale diritto Per ciascuna richiesta di cui al comma
1, lettera c) n.1) può essere richiesto all'interessato,
ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo
riguardano, un contributo spese non superiore ai costi
effettivamente sopportati, secondo le modalità
ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo
33, comma 3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai
dati personali concernenti persone decedute possono
essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato
può conferire, per iscritto, delega o procura
a persone fisiche o ad associazioni. Restano ferme le
norme sul segreto professionale degli esercenti la professione
di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
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